“Il padre lavoratore dipendente puรฒ fruire dei riposi giornalieri previsti dalla legge per lโaccudimento dei figli anche nel caso in cui la madre sia casalinga, ma si trovi nellโoggettiva impossibilitร di accudire il bambino perchรฉ impegnata in altre attivitร ”.
Lโart.40 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermitร della madre.
Per โlavoratrice non dipendenteโ lโInps, in varie circolari, aveva ritenuto dovesse intendersi la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternitร a carico dellโIstituto o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga.
Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza n.4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternitร , induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo, purchรจ โimpegnata in attivitร che la distolgano dalla cura del neonatoโ.
Tra queste attivitร , la circolare dellโInps cita ad esempio la partecipazione a pubblici concorsi, il doversi sottoporre ad accertamenti sanitari o a cure mediche.
In presenza di queste condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente puรฒ fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di unโora al giorno a seconda dellโorario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dallโingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nellโipotesi di madre casalinga, il padre dipendente puรฒ utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternitร riconosciuto per legge).”
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Maria Cimarelli
Fondatrice
Working Mothers Italy
workingmothersitaly.com
Fonte: Governo.it
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