Studio Legale Carlini & Partners
Il distacco dell’impianto centralizzato in favore degli impianti di riscaldamento autonomo e le modalità e/o condizioni con le quali lo stesso può avvenire è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che via via hanno cercato di risolvere un problema di grande attualità .
L’ultimo in ordine di tempo è il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 ( uno dei decreti attuativi del D. lgs. 192/2005 ) che ha introdotto nuove norme proprio in materia di risparmio energetico, con particolare riferimento agli impianti termici centralizzati
In particolare viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100KW – sia “preferibile” ( e non “obbligatorio” come era previsto nella prima stesura del provvedimento in esame ) il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.
La novità , dunque, stà nell’avere prospettato la possibilità di trasformare gli impianti termici centralizzati in impianti autonomi, seppure in presenza di due condizioni.
La norma in commento, infatti, precisa che il distacco può avvenire se:
1.   l’esistenza di cause tecniche o di forza maggiore siano tali da giustificare la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi
2.   la dichiarazione delle ragioni di cui al punto 1 sia contenuta in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.
Ciò in linea con la ormai consolidata giurisprudenza, che nell’esaminare la legittimità di una eventuale rinuncia da parte del singolo condomino al riscaldamento centralizzato, ha precisato che quest’ultimo può rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuino a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
In questo caso il singolo condomino sarà esonerato dal pagamento delle spese per l’uso dell’impianto centralizzato e diversamente sarà tenuto alla corresponsione pro-quota delle sole spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale.
Il D.P.R. 59/2009 prevede, inoltre, che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso istallazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa