I diritti pensionistici degli stranieri che lavorano o hanno lavorato in Italia. Dall’assegno sociale alle pensioni, la guida passo passo per i cittadini comunitari e extra- comunitari.
Cosa prevede la normativa in merito alla pensione per stranieri che risiedono sul territorio nazionale? Gli stranieri hanno diritto alla pensione sociale (assegno sociale)? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito.
La materia non è semplicissima, anche perché molto diversificata e spesso dipendente da singoli accordi tra Italia e altri Paesi. Diciamo, riassumendo, che ci sono due macro tipologie:
- il lavoratore comunitario, in tutto equiparato al lavoratore italiano;
- il cittadino straniero non comunitario che si trasferisce in Italia e lavora da noi per poi restarci a tempo indeterminato o tornare al suo stato natale.
La normativa della pensione per gli stranieri comunitari
I cittadini comunitari, ma anche quelli “equiparati” di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, non hanno alcuna discriminazione in tema di nazionalità nella retribuzione e nelle varie condizioni di lavoro, pensione compresa.
In sostanza per essi si sommano tutti i periodi di assicurazione o di contribuzione maturati nei differenti paesi e ricevono un trattamento finale “pro-rata” adeguato al lavoro prestato nelle varie nazioni e alla relativa contribuzione. La pensione è poi erogata nello stato di “ultima residenza” o nel quale si presenta la domanda.
L’armonizzazione delle norme comunitarie permette perciò, per fare un esempio, ad un cittadino rumeno o spagnolo di nascita, che ha lavorato 10 anni nel paese natale e poi il restante tempo in Italia, di sommare i periodi contributivi e percepire la pensione ai tempi stabiliti nello stato in cui poi presenterà effettivamente domanda. Quindi, se la richiederà in Italia – parliamo ovviamente di pensione di vecchiaia –, dovrà arrivare ad almeno 66 anni e 7 mesi di età per i maschi e 65 anni e 7 mesi per le donne, con minimo 20 anni di contributi versati. Se presenta domanda in un paese differente dal nostro dovrà ovviamente attenersi ai limiti di età e minimo contributivo ivi presenti.
La pensione dei cittadini extra-comunitari con convenzioni
Prima di tutto un cittadino extra-comunitario che è regolarmente assunto è tenuto a vedere versati tutti i contributi previdenziali.
Con alcuni paesi esistono convenzioni che producono una situazione legale del tutto simile a quella degli stati comunitari. Convenzioni già attive sono presenti con Turchia, Tunisia, stati della ex-Jugoslavia non ancora comunitari e sono in via di definizione – riportiamo testualmente dal sito Inps – con altri paesi.
In questi casi dunque il lavoratore, sia che resti in Italia, sia che torni al suo paese vedrà versata normalmente la sua pensione. Perciò, per fare un esempio, un lavoratore tunisino che è stato 25 anni in Italia e che torna in patria, al raggiungimento dell’età pensionabile cumulerà regolarmente i contributi italiani con quelli versati nel suo paese (o in altri paesi con cui siano attive similari convenzioni).
La pensione dei cittadini extra-comunitari che restano in Italia
I cittadini extracomunitari, anche non diventati cittadini italiani, godono appieno della parità di trattamento con i lavoratori italiani: dunque se un cittadino extracomunitario che proviene anche da un paese senza convenzione, dopo aver versato i contributi e arrivato all’età corretta, resterà per la pensione in Italia percepirà normalmente il trattamento dovuto.
E le pensioni degli stranieri che rimpatriano?
Caso a parte è quello dei cittadini extra-comunitari provenienti da paesi con cui non siano in atto convenzioni che rimpatrino definitivamente. Parliamo chiaramente di lavoratori non stagionali, quindi per chi ha regolarmente lavorato in Italia per un periodo corrispondente al minimo del contributivo (almeno 5 anni). La legge Bossi-Fini ha introdotto due casistiche:
- i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione) purché non rientrino in Italia (in quel caso perdono il diritto). Ovviamente percepiranno esclusivamente l’importo proporzionato a quanto versato.
- i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
L’assegno sociale spetta ai cittadini stranieri?
L’assegno sociale viene dato, a seguito di apposita domanda, a chi ha superato i 66 anni ed è in stato di bisogno economico. Si riceve – anche non avendo maturato diritto alla pensione – in presenza di un reddito annuale inferiore a 5824,91 euro (o 11.649,82, compreso il coniuge). Dà diritto a 13 assegni annuali da 448,0 euro.
L’assegno è riservato ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e con residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia di almeno 10 anni.
Diversamente da quanto avviene per la pensione, l’assegno sociale non è esportabile all’estero (nemmeno dai cittadini italiani), dunque si riceve solo soggiornando in Italia.
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