Il sistema pensionistico italiano prevede la possibilità per una madre lavoratrice di andare in pensione con un periodo di tempo di anticipo. Ciò però avviene sono a determinate condizioni, che sono state recentemente chiarite da una comunicazione dell’INPS (messaggio n. 18730).
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Chi ne ha diritto?
Hanno diritto alla pensione anticipata quelle madri lavoratrici comprese nel trattamento pensionistico regolato dal sistema contributivo. Ma l’anticipo vale anche per la gestione separata secondo la facoltà di opzione o di computo. In entrambe le situazioni la pensione anticipata scatta solo a determinate condizioni.
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Requisiti di anzianitÃ
L’ articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che per le madri lavoratrici la possibilità di anticipo quando è stata raggiunta l’età pensionabile al 31 dicembre 2011. In altre parole si tratta di quelle madri che vanno in pensione con le regole precedenti alla Riforma Fornero e che sono in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 o superiore a 15 di cui almeno 5 dopo il 31 dicembre 1995.
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4 mesi per ogni figlio
Le madri lavoratrici che hanno maturato le caratteristiche appena elencata hanno diritto ad un anticipo di 4 mesi per ogni figlio, con un limite massimo di 12 mesi di anticipo. Dunque chi ha 4 figli non ha diritto a 16 mesi di anticipo ma solo a 12, e così per tutte le situazioni famigliari con più di 4 figli. Così prevede il sistema pensionistico del nostro Paese.
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Come si calcola l’anzianità ?
Nel messaggio dell’INPS viene precisato che l’anzianità contributiva necessaria per avere l’anticipo del pensionamento viene calcolata tenendo in considerazione anche i versamenti dei contributi figurativi durante il periodo di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino ai 6 anni. Ciò vale per il coniuge e il genitore che convive per almeno 25 giorni all’anno e con una somma di assenze che non può superare i 24 mesi.
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Età pensionabile
Sempre l’INPS specifica che l’anticipo valido per le madri lavoratrici in possesso dei criteri elencati fino ad ora va calcolato in rapporto alle nuove età pensionabili sancite dall’articolo 24 del Dl n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, cioè la Riforma Monti-Fornero delle pensioni. Essa prevede un’età pensionabile di almeno 66 anni per le dipendenti del settore pubblico e di 62 anni per le dipendenti del privato (6 mesi in più le le lavoratrici autonome).
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