Riforma lavoro Renzi: habemus qualcosa di concreto. 1 mensilità per anno di lavoro come indennizzo a chi verrà lasciato a casa per ragioni economiche. E quando sarà ancora previsto il reintegro?
Riforma lavoro Renzi: così comunemente spesso chiamiamo quello che invece dalle parti di Palazzo Chigi hanno contraddistinto con il più esotico nome inglese di jobs act. Da tempo si parla, si litiga, si annuncia, si fanno retromarce. Finalmente possiamo avere qualcosa di concreto da trattare visto che il testo dello jobs act è uscito in una versione che pare quasi definitiva.
Il “quasi” è come sempre d’obbligo ma c’è stato un passaggio fondamentale: l’approvazione dell’emendamento in Commissione Lavoro alla Camera. I cambiamenti più importanti rispetto al testo originario con la “rivoluzione” del contratto a tutele crescenti sono relative all’articolo 18, cioè alla possibilità di licenziare “senza giusta causa”.
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1) Come cambia l’art. 18
Che l’articolo 18 cambiasse (e non fosse abolito) si sapeva. Sostanzialmente ci sarà la possibilità di essere licenziati per motivazioni economiche (vi spieghiamo meglio come al punto successivo) e senza poter chiedere il reintegro.  Già oggi la legge Fornero prevede il licenziamento per cause economiche ma lascia la possibilità di venire reintegrati nel caso in cui di fronte al giudice si provasse l’insussistenza della motivazione economica alla base della forzata cessazione del rapporto lavorativo.
Il reintegro invece resta quando ci saranno licenziamenti giudicati nulli (cioè quando saranno annullati dal giudice del lavoro) a causa di discriminazioni o di specifiche fattispecie disciplinari che dovranno essere precisamente elencate nei decreti attuativi
2) Licenziamento per motivi economici: a quanto corrisponderà l’indennizzo?
Come si diceva il lavoratore lasciato a casa per motivi economici avrà diritto ad un indennizzo proporzionale ai suoi anni di lavoro. L’emendamento al jobs act ha finalmente chiarito a quanto ammonterà questo indennizzo.
Con un licenziamento non contestato (cioè senza opposizione da parte del lavoratore e un accordo tra le parti, il che significa tempi più veloci e niente tribunale) il lavoratore avrà diritto a una mensilità di stipendio per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 24 mensilità . Quindi, per fare un esempio concreto, se sarà licenziato dopo 10 anni di lavoro potrà avere diritto a 10 mensilità .
Se non ci sarà un accordo azienda-lavoratore e si aprirà un contenzioso (quindi con relative tempistiche più lunghe) il lavoratore potrà invece avere diritto non ad una mensilità per anno ma a 1,5 mensilità per anno fino a un massimo di 36 mensilità di indennizzo. Tornando all’esempio di cui sopra, un lavoratore con 10 anni di anzianità alle spalle nella stessa azienda, in caso di licenziamento e contenzioso, potrà avere 15 mensilità .
3) 15 dipendenti? La soglia non c’è più
L’articolo 18 aveva valore esclusivamente per le aziende sopra i 15 dipendenti. Sotto questa soglia il licenziamento era “libero” (o più libero). Il nuovo contratto a tutele crescenti sarà applicato a tutti, indipendentemente dal numero degli addetti di un’azienda, con possibilità di licenziamento secondo nelle modalità che abbiamo spiegato poco sopra.
Nelle volontà del governo tutto questo è finalizzato a spingere le aziende a crescere: fino ad oggi infatti, proprio “a causa dell’articolo 18”, molte imprese faticavano (o sceglievano di) restare sotto la quota dei 15 addetti.
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