Senato, legge elettorale, competenze stato/regioni. Sono tanti i cambiamenti che attraversano le istituzioni. Ve le spieghiamo con semplicità . Ma attenzione che serviranno ancora 2 approvazioni di Camera e Senato.
Le riforme istituzionali relative a Senato, legge elettorale (ma non solo) hanno ieri segnato un nuovo passo avanti. Se vi siete persi tra le polemiche, i mesi di dibattito e le varie modifiche tra testi preliminari e misure realmente approvate eccovi una spiegazione veloce ed agevole su cosa è cambiato (ma attenzione siamo solo alla prima fase, le leggi costituzionali necessitano di due approvazioni tra Camera e Senato e il secondo giro di votazioni deve ancora avvenire).
100 senatori devisivi solo per le leggi costituzionali
Il nuovo Senato avrà solamente 100 rappresentanti che saranno nominati dalle assemblee regionali (95 + 5 senatori scelti dal Presidente della Repubblica). Avrà potere consultivo e di indirizzo, potrà cioè richiedere la modifica delle leggi ma senza approvarle/respingerle (lo farà solo la Camera, ad eccezione delle leggi costituzionali su cui invece il suo voto sarà valido a tutti gli effetti). Non voterà la fiducia ai governi.
Eleggerà invece il presidente della Repubblica (per il quale non saranno più necessari i rappresentanti delle regioni, essendo già essi ricompresi nei 100 senatori).
Sulle norme relative alle competenze locali e regionali e al rapporto Stato-enti locali potrà bloccare (una sola volta) le leggi e rimandarle alla Camera che dovrà approvarle con maggioranza assoluta.
Referendum solo con 800 mila firme
Il tetto di richiedenti per poter veder attivarsi un referendum sale. Si passa a 800 mila firme autenticate necessarie e passato il primo scoglio delle 400 mila la Corte Costituzionale interverrà dando un parere di ammissibilità .
Le leggi di iniziativa popolare potranno essere valutate dalla Camera solo in presenza di almeno 250 mila firme (oggi sono 50 mila ma, con la riforma, la Camera è tenuta a dare un calendario della discussione della legge stessa, quindi è tenuta a tempi precisi per farla passare/respingerla).
La nuova legge elettorale (Italicum)
Si voterà dunque solo per la Camera. Il numero di deputati per ogni regione sarà proporzionale agli abitanti (quindi per ogni tornata elettorale andrà stabilito il numero di seggi per ogni regione in base agli effettivi residenti di quel momento storico).
Se i partiti si presenteranno da soli dovranno superare l’8% a livello nazionale per avere degli eletti. Se invece si coalizzano lo sbarramento sarà del 4,5% (ma la coalizione nel suo insieme deve superare almeno il 12% dei voti, sempre a livello nazionale).
Ci sarà un premio di maggioranza del 15% alla coalizione che passa il 37% dei voti (ma con premio di maggioranza non si potranno avere più di 340 deputati).
Se nessuna coalizione arriva alla soglia del 37% è previsto un ballottaggio  tra le prime due coalizioni o partiti arrivati. Chi vince al ballottaggio ottiene la maggioranza (321 seggi).
Riordino competenze Stato-Regioni
Se n’è parlato sotto il nome di “riforma del titolo V della Costituzione” e pochi hanno capito cosa significa. In pratica attualmente le regioni possono spendere su numerosissime aree di competenza, in primis la sanità . Ma non hanno una loro “fiscalità ” (se non limitata alle addizionali e poco altro), è lo stato cioè che trasferisce parte delle imposte nazionali per far fronte alle spese di competenza regionale.
Il paradosso è dunque che le regioni non hanno sostanzialmente responsabilità diretta su quanto spendono, utilizzano soldi che non “prelevano” loro ai cittadini. Dunque anche il cittadino non riesce a valutare bene cosa dà in termini di tasse allo stato e alle regioni e chi è responsabile dei buchi e delle eventuali cattive spese.
Con la riforma in approvazione lo Stato si riaccolla le decisioni in merito a (citiamo dal sito del Senato):
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; l’ordinamento scolastico; l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; la previdenza complementare e integrativa; l’ordinamento di Comuni, Citta’ metropolitane ed enti di area vasta; il commercio con l’estero; l’ambiente, l’ecosistema, i beni culturali e paesaggistici, anche per profili ulteriori rispetto a quelli di tutela gia’ previsti; le norme generali sulle attivita’ culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo; l’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; le norme generali sul governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Inoltre c’è una grande novità : la Camera potrà approvare leggi anche su materie di competenza esclusiva locale. Se n’è parlato sotto il nome di “clausola di supremazia” ed è un importante passo indietro rispetto all’assetto sostanzialmente federalista che abbiamo oggi.
Vedi anche: La riforma del Senato spiegata in modo semplice
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