La norma che ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici in condominio entrerà in vigore il 18 giugno 2013. Per ogni riforma però, sussiste la possibilità di un aumento della litigiosità tra i condomini. L’articolo 1138 del Codice civile – così come modificato dalla legge 220/2012 – dispone che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Ma l’accesso degli animali nel condominio non sarà fuori da ogni regola. Vanno ricordate le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009.
Questa ordinanza tra le altre cose prevede:
• l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio
• l’obbligo di utilizzare il guinzaglio
• l’obbligo – nel caso di animali aggressivi – di applicare la museruola.
In caso di inadempimento sussite la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile nonché quella penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose. Inoltre prevede l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.
Ai proprietari di animali in condominio inoltre va ricordato che:
• gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopraindicate;
• i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile;
• il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile;
• nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del Codice civile) (l’elemento essenziale di tale fattispecie di reato è, però, l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse);
• gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).