A Cura dello Studio Legale Rovacchi Intagliata & Associati
Quando la coppia è entrata in crisi e i due si sono separati, il Tribunale ha assegnato la casa alla moglie che avrebbe continuato a viverci con i figli nati dal matrimonio; quanto alla suocera, andò a vivere dal figlio. Quest’ultimo però, successivamente, le comunica di non poterla più ospitare così che la signora, cui pure erano insorti problemi di salute, si è vista costretta a chiedere la restituzione dell’appartamento. La ex nuora, forte del provvedimento del Tribunale che le aveva assegnato la casa, si è opposta e la causa è arrivata fino alla Suprema Corte che però ha stabilito il diritto alla restituzione della casa alla ex suocera.
I giudici hanno, in sostanza, riconosciuto che lo stato di necessità e urgenza, dovuto ai gravi problemi di salute della donna, dovessero prevalere sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale, anche se vi abitavano figli ancora minorenni. La circostanza, poi, che il figlio/marito comunicasse alla madre di non poterla più ospitare presso di sé ha contribuito a generare il carattere di urgenza ed imprevedibilità che giustifica, per la Corte, la restituzione della casa alla proprietaria.
Questa decisione non rappresenta una assoluta novità, poiché in passato la Cassazione aveva già manifestato un orientamento analogo in casi simili.
È vero che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi separati (normalmente la madre, se ci sono figli piccoli), è opponibile ai terzi, cioè vale nei confronti di chiunque ed è pure vero che assolve ad una funzione superiore di tutela e perseguimento dell’interesse della prole, ma questa funzione trova un limite nella sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno di chi quella casa l’aveva data in comodato.
Il legislatore ha dimostrato negli anni di dare ampio rilievo ai bisogni dei figli delle coppie separate riducendo di conseguenza i diritti del proprietario di rientrare in possesso della casa coniugale, anche se concessa in comodato.La casa infatti può essere tolta al genitore cui è stata assegnata, insieme alla prole, solo ed esclusivamente in presenza di un urgente ed imprevedibile bisogno del proprietario della casa che dovrà essere dimostrato rigorosamente con documentazione scritta.Diverso è il caso, per il coniuge assegnatario della casa data in comodato, qualora non vi siano figli minorenni; infatti il comodante non ha l’obbligo di assicurare e consentire la continuazione del godimento del bene quando sia venuta meno, con la separazione personale dei coniugi, la destinazione dell’immobile quale casa familiare.La conseguenza, come ha sostenuto la Cassazione alcuni anni fa (sentenza n. 9253/2005), è che il comodante-proprietario potrà richiedere la restituzione della casa anche senza avere motivi di grave necessità o urgenza.
Vedi anche: Fine di un matrimonio cosa succede e quali sono i segnali
15 marzo 2011
Anche io trovo la sentenza più che giusta… e poi comunque è possibile che tra il figlio e la nuora nessuno fosse diposto a prendersi in casa o comunque a trovare una sistemazione per questa donna anziana e malata? Bah, certo che a volte le persone sono proprio strane!
Sinceramente io trovo questo provvedimenro della Suprema Corte più che giusto. Tra l’altro è assurdo, se non squallido, sentire che un figlio non voglia più ospitare la madre, sola e ammalata, in casa propria!