I diritti e i doveri in una convivenza more uxorio non sono così scontati e spesso è opportuno regolare alcune materie con qualche carta bollata. Se lo stato non riesce a dare una normativa dovete pensarci voi.
La convivenza è uno status che nella pratica quotidiana unisce due persone “come se fossero sposate”: coabitano, dividono le spese di tutti i giorni, allevano i figli, prendono insieme le decisioni sul futuro. Ma rispetto a questa convivenza more uxorio come la si chiama oggi, cioè “del tipo matrimoniale”, sono assenti tutta una serie di cose che forse si ritengono scontate e che invece riguardano lati molto importanti della vita in comune, economici e non solo.
Mancando la sanzione legale e mancando in Italia praticamente del tutto una normativa ad hoc sulle coppie di fatto ci si ritrova “scoperti” sul piano giurisprudenziale e in qualche caso è opportuno metterci una pezza da soli.
Convivenza more uxorio
Visto che lo stato ancora non ci ha pensato, sono state spesso le corti a “fare giurisprudenza”. Ad esempio la Cassazione in una sentenza del 21/03/2013 ha stabilito che la coabitazione e l’attuazione di un programma di vita comune non sono una semplice “ospitalità ”: dunque un convivente non può essere cacciato di casa dall’altro convivente proprietario ma deve avere un “congruo termine di tempo” per trovare un nuovo alloggio.
Un’altra sentenza di gennaio 2014 negava la restituzione di somme versate alla convivente durante la coabitazione. Insomma la Cassazione sta richiamando il fatto che a livello nazionale e internazionale ormai la regolamentazione delle coppie di fatto sia qualcosa di assodato. Peccato che il Parlamento italiano da questo punto di vista sia ancora fermo alle petizioni di principio o alle sterili battaglie teoriche mentre le percentuali dicono che 6 milioni di italiani hanno sperimentato nella loro vita una convivenza.
Le singole sentenze riguardano casi specifici ma dai quali si tracciano anche linee che poi dovrebbero essere tenute in qualche maniera in conto dal Parlamento. Dove da anni si susseguono discussioni su varie tipologie di sigle (Pacs, Dico, ecc.) ma si conclude pochissimo.
Vediamo ora che diritti e che doveri ci sono in convivenza.
EreditÃ
Se la persona con cui conviviamo muore abbiamo diritto ad ereditare qualcosa, diciamo in automatico? La risposta è no. A meno che i due conviventi non abbiano redatto un proprio testamento in cui lasciano parte dei beni alla persona indicata.
Nemmeno la casa dove si è vissuto passa al convivente in caso di morte a meno che si sia provveduto per tempo con trasferimento di comproprietà o con indicazione di usufrutto (che è comunque temporaneo).
Se si vive in affitto invece il convivente può subentrare come locatario.
Figli
Capitolo molto spinoso. Durante la convivenza si possono stipulare accordi legali che disciplinano le spese necessarie per sostentare i figli oppure anche sottoscrivere accordi in caso di separazione rispetto all’affidamento congiunto dei bambini e alle relative tempistiche.
Se c’è accordo tra i genitori su assegno di mantenimento, visite ecc. si procede con un affido condiviso e collocamento prevalente del bambino minore a casa di un genitore, statisticamente di solito la madre. Spesso al genitore affidatario è assegnata la casa, anche se essa è di proprietà esclusiva del coniuge non affidatario.
Patrimonio
Ci si può regolare tramite contratti di convivenza o tramite donazioni e comodati d’uso. Spieghiamo meglio il contratto di convivenza: si va di fronte ad un notaio e si mette su carta bollata le norme della convivenza in relazione alla gestione del patrimonio, ai modi in cui si partecipa alle spese comuni, alla titolarità del possesso dei beni acquistati durante la convivenza stessa, al modo di uso della casa dove si vive, alla divisione dei beni se il rapporto si interrompe. Si può anche stabilire la tipologia di mantenimento del coniuge che non lavora e si occupa dei figli.
Malattia
Un convivente risulta un normale famigliare che quindi può presenziare ed assistere nelle strutture ospedaliere? Nei fatti non capita quasi mai che si venga esclusi da questo “diritto” ma può essere utile fare una delega (ancora una volta devono farla entrambi) per permettere ad esempio al coniuge di poter essere informato su stato di salute, terapie in corso, su tutti quei dati “sensibili” che per privacy magari non si riuscirebbe altrimenti a conoscere.
Infermità grave
Solitamente anche in assenza di regolazione formale la persona stabilmente convivente viene nominata dal tribunale come “amministratore di sostegno”. Tale figura subentra quando infermità gravi o menomazioni di qualsivoglia genere impediscono ad una persona di far fronte ai propri interessi e dunque subentra una necessità di assistenza.
Si può comunque fare una scrittura privata in cui si designa il convivente come amministratore di sostegno in caso di infermità .
© Riproduzione riservata