Se vostro figlio è particolarmente vivace e non sta mai fermo un attimo pensateci due volte prima di portarlo in negozi o ambienti dove potrebbe fare danni. Siete di quelle mamme convinte che tutti debbano perdonare al vostro diavoletto gli eventuali disastri perché “è piccolo e non l’ha fatto apposta”? Preparatevi a un brusco risveglio. Se, infatti, il vostro bambino entra in un negozio e rompe qualcosa, siete voi a dover pagare e il commerciante ha la legge dalla sua parte. Dal punto di vista legale, la materia è regolata dall’articolo 2043 del Codice civile che stabilisce che qualunque fatto provochi ad altro un danno, obbliga chi ha commesso il fatto al risarcimento del danno stesso. Il codice civile (art.2048) stabilisce che il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili del danno provocato dal figlio minorenne che conviva con essi. Si tratta di una forma di ‘responsabilità per fatto altrui’: i genitori rispondono dei danni causati dai figli per il fatto di essere loro genitori. Lo scopo di questa attribuzione di responsabilità da parte della nostra legislazione è quello di garantire ugualmente il risarcimento del danno subito, visto che normalmente i minori non hanno un proprio patrimonio.
C’è una sola scappatoia per i genitori ma molto difficile da imboccare. La legge prevede che – così come anche i tutori, i precettori ed i maestri – possano liberarsi dalla responsabilità del danno commesso dal minore se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, cioè di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In particolare, nel caso dei i genitori, devono dimostrare di aver svolto sul figlio una vigilanza adeguata, in relazione alla sua età, indole e carattere e di avergli impartito un’idonea educazione, in rapporto alle condizioni personali, familiari, e all’ambiente sociale, in modo da accompagnare il minore ad una corretta vita di relazione. Solo se sono in grado di dimostrare queste condizioni, secondo i giudici, i genitori sono liberi da ogni responsabilità perché il fatto dannoso non era prevedibile e, quindi, non era neppure prevenibile. Riuscirci, però, è davvero difficile. Nel caso di un oggetto, ad esempio un vaso di cristallo, rotto dal vostro bambino all’interno di un negozio, è più saggio verificare se per caso non ci sia stata disattenzione da parte del commerciante. Ad esempio se il vaso era collocato male ed è bastato uno spostamento d’aria provocato dal passaggio del bimbo a farlo cadere, a quel punto, potete cercare di provarlo in un eventuale giudizio, in modo che sia chiaro che l’incidente non si è verificato per vostra negligenza o imprudenza (cioè perché non avete saputo tenere a bada il vostro bambino). Solitamente, però, i genitori si ritrovano alla fine a pagare e non solo in caso di oggetti danneggiati.
La colpa, infatti, ricade su di loro anche nel caso in cui il figlio compia un gesto irrispettoso e dannoso nei confronti di un coetaneo. A stabilirlo una sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato il verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Bologna in merito a una vicenda che ha come protagonista un bambino: durante una partita di calcio ha colpito un compagno con una testata. I genitori, all’inizio erano stati accusati di ‘cattiva educazione’, ma sollevati da ogni responsabilità. La Cassazione, però, ha ritenuto opportuno sanzionare i familiari, considerandoli colpevoli di non aver educato a dovere il proprio figlio, in modo da evitare gesti di estrema maleducazione e anche di violenza, come quello ai danni del coetaneo. Ai genitori, dunque, non spetta solo il compito di intervenire fisicamente per evitare che i figli compiano azioni dannose ma anche quello di prevenire i loro comportamenti maleducati o violenti con un’adeguata educazione.