Il congedo parentale, anche detto “astensione facoltativa“, rappresenta un periodo di tempo nel quale un genitore non esercita attività lavorativa, garantendo così il bisogno del genitore di essere presente accanto al neonato, assicurando allo stesso tempo una tutela per il datore di lavoro.
Ecco le principali novità per quanto riguarda il congedo parentale nel 2013:
• Congedo facoltativo. L’astensione facoltativa dal lavoro è fruibile dal padre per un periodo di uno o due giorni, anche continuativi, soltanto qualora la madre scelga di non utilizzare altrettanti giorni del proprio congedo. Vale a dire che il termine ultimo del congedo spettante alla madre viene anticipato del numero di giorni utilizzati dal padre, operandosi una sorta di “cessione” fra i genitori. Il decreto chiarisce inoltre che il congedo facoltativo possa essere utilizzato contemporaneamente dal padre e dalla madre.
• Congedo obbligatorio. Il “classico” congedo è ora utilizzabile anche dal padre, per il periodo di un giorno ed entro il quinto mese di vita del bambino. Esso costituisce un diritto autonomo ed indipendente da quello spettante alla madre.
• Retribuzione. Al padre lavoratore dipendente spetta, per ogni giorno di congedo, una retribuzione corrisposta dall’Inps del 100% del suo stipendio.
• Modalità di richiesta. È compito dello stesso padre la comunicazione, in forma scritta, al proprio datore di lavoro dei giorni e delle modalità di congedo parentale di cui vuole fruire, con un anticipo non inferiore ai quindici giorni (ove possibile e basandosi sulla data presunta del parto). Ha validità anche la richiesta effettuata per mezzi telematici. Sarà successivamente compito del datore di lavoro la comunicazione all’Inps delle giornate utilizzate. Qualora il padre voglia usufruire del congedo facoltativo, sarà ulteriore suo onere l’allegazione della dichiarazione della madre di non voler usufruire del congedo di maternità per la quantità di giorni di congedo facoltativo del padre. Tale documentazione andrà comunicata anche al datore di lavoro della madre.
Dalla sua prima previsione negli anni ’70, la disciplina legislativa ha subito numerose modifiche: in particolare, soltanto con la successiva legge n. 53 del 2000 è stata estesa la disciplina dell’astensione facoltativa anche ai genitori di sesso maschile. Soltanto da pochi anni, dunque, si può parlare di congedo di paternità.
Quanto agli interventi legislativi più recenti, il congedo di paternità è stato oggetto di modifica e revisione ad opera della legge n. 92/2012, conosciuta con il nome di “Riforma Fornero“. L’intento espresso del legislatore era quello di promuovere una “cultura di maggiore condivisione di compiti di cura dei figli all’interno della coppia e favorire la conciliazione di tempi di vita e di lavoro”. La legge di riferimento è stata successivamente attuata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Finanze soltanto nel febbraio del 2013.
Vedi anche: Agevolazioni primo figlio: la situazione nel 2013