Il Consiglio dei Ministri ha approvato , salvo intese, il ddl di riforma del mercato del lavoro.Una riforma lungamente attesa dal paese e fortemente auspicata dall’europa, è quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi – e per questo discussa con le Parti Sociali con l’intento di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace cioé di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità , di stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, oltre che di tutelare l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini. Per i licenziamenti per motivi economici “il datore di lavoro può essere condannato solo al pagamento di un’indennità . Particolare attenzione – sottolinea il comunicato di palazzo Chigi – è riservata all’intento di evitare abusi”. La riforma del lavoro “introdurrà elementi di premialità ” verso le imprese “per l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili. La riforma favorirà ” anche “il contrasto più incisivo agli usi elusivi degli obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali”.
Le novità sulla riforma del lavoro
Stretta sulla flessibilità in entrata nel mercato del lavoro con una vera e propria stangata sui contributi dei collaboratori e via libera sulla flessibilità in uscita con la revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la previsione del solo indennizzo in caso di licenziamenti per motivi economici ritenuti dal giudice ingiustificati: sono solo alcune delle misure contenute nella riforma del mercato del lavoro approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Dieci capitoli e 26 pagine approvati dopo una riunione fiume del Consiglio dei ministri, ecco le misure: CONTRATTI: Si punta sull’apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l’assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza (50% nell’ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Il contratto a tempo determinato é perseguito fissando un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l’altro (contro i 10 attuali) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore (adesso 20).
– STRETTA PARTITE IVA: Stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione permesse solo in caso di associazione tra familiari entro il primo grado (genitori o figli) e il coniuge.
– STANGATA CO.CO.PRO: Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive in modo da enfatizzare la componente professionale. E’ vietato l’inserimento di clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede per i collaboratori un aumento dell’aliquota contributiva di un punto l’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi è iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati).
– ART. 18: Ci saranno tre regimi sanzionatori per il licenziamento individuale illegittimo: la reintegrazione nel posto di lavoro sarà disposta dal giudice solo nel caso di licenziamento discriminatorio e in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice il datore di lavoro potrà essere condannato solo al pagamento di un’indennità . L’indennizzo che dovesse essere deciso a fronte di un licenziamento illegittimo per motivi disciplinari o per motivi economici potrà variare tra le 15 e le 27 mensilità . Sarà sempre obbligatorio indicare i motivi del licenziamento. Se il licenziamento economico è strumentale e il lavoratore riesce a provare che è invece di natura disciplinare o discriminatoria il giudice applica le relative tutele. E’ prevista l’introduzione di un rito procedurale veloce per le controversie in materia di licenziamento.
– ASPI: la nuova assicurazione sociale per l’impiego è destinata a sostituire a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E’ prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell’Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione dell’indennità . L’aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andrà a regime nel 2013.
– CONTRIBUTO LICENZIAMENTO: Il datore di lavoro all’atto del licenziamento dovrà versare all’Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013). – CIGS: La necessità di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all’eliminazione della causale per cessazione di attività . La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.
– FONDO SOLIDARIETA’ PER SETTORI NON COPERTI DA CASSA INTEGRAZIONE: per le aziende non coperte dalla cig straordinaria arriva un fondo di solidarietà . La contribuzione dovrà essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sarà l’obbligo di bilancio in pareggio.
– TUTELA LAVORATORI ANZIANI:Sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un indennità in attesa dell’accesso alla pensione “con costi a carico dei datori di lavoro”.
– EQUITA’ DI GENERE: Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno).
– PAPA’ OBBLIGATORIO: Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolamente che disciplina le quote rosa nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
– VOUCHER BABY SITTER: Arrivano i voucher per le baby sitter Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di questi “buoni” dalla fine della maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. Li darà l’Inps.
ART.18:SE MOTIVO ECONOMICO STRUMENTALE ANCHE REINTEGRO – Per evitare che i licenziamenti oggettivi o economici siano “strumentali” dissimulando motivazioni “di natura discriminatoria o disciplinare”, se il lavoratore lo prova “il giudice applica la relativa tutela”, dunque eventualmente anche il reintegro. Lo prevede il testo della riforma sul mercato del lavoro approvato dal Cdm.