Non è più necessaria l’unanimità per modificare le tabelle millesimali nei condomini: così hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010.
L’argomento è da sempre stato causa di aspre liti condominiali, in quanto i condomini si trovavano spesso a dover pagare le spese anche per chi aveva trasformato o ampliato la propria unità immobiliare. Infatti, a causa di un ampliamento non conteggiato nel calcolo delle tabelle, l’unico rimedio esperibile per far valere il proprio diritto era rivolgersi all’autorità giudiziaria, dato che la per la revisione delle tabelle occorreva l’unanimità , nella prassi impossibile da raggiungere.
Era sufficiente che un solo condomino non si presentasse all’assemblea, magari proprio colui che aveva effettuato l’ampliamento, che i millesimi non potessero più essere modificati.
La sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 stabilisce, invece, che per ottenere tale modifica senza doversi necessariamente imbarcare in procedure giudiziali spesso lunghe e costose, sia sufficiente la maggioranza dei condomini, così come avviene per il Regolamento di Condominio.
Secondo quanto disciplinato dal Codice Civile, le tabelle millesimali sono allegate al suddetto Regolamento il quale, a sua volta, in base all’art. 1138 c.c., viene approvato a maggioranza qualificata. Se a ciò si aggiunge che tali tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, è logico concludere che vadano approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento condominiale.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto concludersi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2: maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi