Le Diverse tipologie di Azioni
Leggi la prima parte dell’articolo sulle azioni
Le azioni ordinarie rappresentano la più semplice tipologia di titolo azionario. Le azioni ordinarie sono azioni nominative. E danno all’intestatario un insieme di diritti di carattere patrimoniale e amministrativo. Tra i primi vi sono: diritto al dividendo; diritto di liquidazione in caso di scioglimento della società ; diritto di opzione in caso di aumento del capitale . Tra i diritti di tipo amministrativo ci sono: diritto al voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea; diritto di impugnazione delle delibere assembleari; diritto di denuncia al collegio sindacale; diritto di denuncia in tribunale. In merito agli obblighi previsti a carico del titolare di azioni ordinarie ci sono l’obbligo del conferimento e l’obbligo di non esercitare il diritto di voto in presenza di interessi in conflitto con la società (per conto proprio o per terzi).
Le azioni di risparmio sono di regola al portatore e sono destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento dell’investimento che l’esercizio del diritto di voto; non danno dunque diritto di voto in assemblea ma sono privilegiate nella distribuzione del dividendo; infatti viene garantito un dividendo minimo garantito e maggiorato rispetto a quello ricevuto dai titolari di azioni ordinarie. Qualora non si verifichino utili nell’esercizio, inoltre, è previsto il diritto a recuperare il dividendo minimo nel corso dei due anni successivi. Le azioni di risparmio possono essere emesse unicamente da società con azioni quotate in Borsa, sui mercati regolamentati (sia italiani, sia di altri paesi europei). Un ulteriore privilegio di natura patrimoniale associato alle azioni di risparmio è costituito dal diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società .
Le azioni privilegiate sono azioni nominative che danno diritto ad avere la precedenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel caso di scioglimento della società . Il privilegio nella ripartizione degli utili può tradursi nel diritto a ricevere una certa quota dell’utile distribuibile prima che sia assegnato il dividendo delle azioni ordinarie. A fronte di tali vantaggi, le azioni privilegiate possono presentare limitazioni al diritto di voto. Spesso le azioni privilegiate attribuiscono all’azionista il diritto di partecipare alle assemblee straordinarie ma non a quelle ordinarie.  Nell’eventualità in cui le azioni privilegiate conferiscano al titolare il pieno diritto di voto, queste prendono il nome di azioni preferenziali.
Le azioni postergate hanno particolari modalità di partecipazione alle perdite; infatti restano indenni dalle perdite fino al completo annullamento delle altre tipologie di azioni emesse dalla società : ordinarie, privilegiate, di risparmio e a voto limitato. Di contro però hanno limitazioni del diritto di voto in assemblea. Questo tipo di azioni non è ammesso ad essere quotato in Borsa.
Le azioni a voto limitato sono azioni che subiscono una limitazione del diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie. Si distinguono: azioni prive di diritto di voto, azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti. Se vengono emesse da società quotate in borsa, devono avere un privilegio dal punto di vista patrimoniale, venendo ad assumere così la veste di azioni privilegiate o di risparmio.
Le azioni correlate sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Sono disciplinate dall’articolo 2350 comma 2 del codice civile e sono state istituite con la riforma del diritto societario entrata in vigore a gennaio 2004. Non concedono comunque diritto al dividendo se non sulla base di utili risultanti dal bilancio complessivo della società .
Le azioni di godimento sono azioni assegnate come rimborso ad un ex azionista nel caso in cui le sue azioni siano state annullate per via di una riduzione del capitale sociale per esuberanza. Le azioni di godimento attribuiscono un diritto di partecipazione agli utili futuri ma non rappresentano una quota di capitale sociale. La corresponsione degli utili avverrà solo dopo la remunerazione di tutte le altre categorie di azioni nella misura dell’interesse legale, e anche in caso di scioglimento della società il diritto alla liquidazione di un eventuale attivo residuale sarà postergato rispetto alle altre categorie di azioni.
Queste azioni non hanno diritto di voto.
Le azioni a favore dei prestatori di lavoro sono stabilite dall’art 2349 cc. L’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società avviene attraverso un procedimento articolato: gli utili conseguiti vengono imputati a capitale e per l’importo corrispondente la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Per tali azioni, la società , può stabilire norme particolari riguardanti: la forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti agli azionisti.