Cambiamenti in vista per la mediazione tributaria. La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni, prevede che per gli atti notificati dal prossimo 2 marzo, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Sarà applicata anche la sospensione feriale, analogamente alle disposizioni sui termini processuali.
Ricorso improcedibile senza la mediazione
In base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l’esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.
Sospensione feriale per la mediazione
Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.
Anche la riscossione è sospesa
L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione.
Le causali per contributi previdenziali e assistenziali
Nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.
Un po’ di storia
Ricordiamo che la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
La mediazione dovrebbe servire a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.
La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.
La mediazione può riguardare le controversie relative a:
– avviso di accertamento
– avviso di liquidazione
– provvedimento che irroga le sanzioni
– ruolo
– rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
– ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Di Pierpaolo Molinengo