Ci sono due diversi tipologie di assegno di maternità, quello dell stato e quello dei comuni, vediamo chi ha diritto e quale l’importo dell’assegno di maternità per il 2014
Sono previste dalla legge, forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo), che non hanno diritto all’indennità di maternità o che ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno; esistono due tipi diversi si assegno di maternità, spettanti alle madri sopracitate: l’assegno di maternità dello Stato e l’assegno di maternità dei Comuni
Assegno di maternità dello Stato
Spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie residenti in Italia per ogni figlio biologico o adottato o in affidamento preadottivo che:
• Hanno un rapporto di lavoro in essere e che quindi già godono di una tutela economica previdenziale per la maternità ed hanno versato almeno tre mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bimbo, ma che non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o che questa risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza)
• Alle madri disoccupate, che precedentemente hanno avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (per malattia o disoccupazione ad esempio) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non siano passati più di nove mesi tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia, o che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa
• Se il rapporto della lavoratrice è stato interrotto per dimissioni volontarie durante il periodo di gravidanza, a condizione he abbia versato almeno tre mesi di contributi nell’arco di tempo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino o del suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, per il 2014 è pari a 2082,08 euro. Tale importo sarà corrisposto totalmente alla madre che non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a coloro che beneficiano già di una indennità, ma di importo inferiore.
La domanda dell’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata all’INPS entro sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso in famiglia del bambino, nel caso di adozione o affidamento.
Il modulo è disponibile presso tutti gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione moduli
Assegno di maternità dei comuni
Spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie residenti in Italia per ogni figlio biologico o adottato o in affidamento preadottivo, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non in possesso della carta di soggiorno.
Spetta solo se:
• La madre non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (se l’importo dell’indennità della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al comune l’assegno in misura ridotta, il Comune in tal caso le riconosce la differenza);
• Se la madre vive in un nucleo familiare con indicatore della situazione Economica (ISE) inferiore a determinati parametri. Per il 2014 ad esempio un nucleo familiare composto da tre persone non deve superare i 35.256,84 euro.
L’assegno di maternità spetta per ogni figlio, quindi in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o affidati/adottati.
L’importo dell’assegno di maternità del Comune, se spettante nella misura intera, per il 2014 è pari a € 1691,05 euro totali.
La domanda dell’assegno di maternità del Comune, va fatta al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione e viene pagato dall’Inps. I modelli di domanda sono disponibili presso gli uffici dei Comuni.
Entrambe le prestazioni (assegno di maternità dello stato e assegno di maternità dei comuni), non cumulabili fra loro, vengono pagate dall’Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).
Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l’assegno non sia stato già riscosso dalla donna. La domanda, redatta in carta semplice, va inoltrata alla sede territoriale dell’Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria; l’Inps eroga l’assegno entro 120 giorni.