L’assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge
L’INPS, con circolare n°69 del 26 maggio 2010, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l’assegno per il nucleo fammiliare (A.N.F) per i lavoratori dipendenti rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.
A partire dal prossimo 1° luglio gli interessati dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi già ne usufruisca. La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all’intero ammontare dell’assegno. L’importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere
A chi spetta
Gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità ai lavoratori con contratti a termine e ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
Chi ne ha diritto
Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
Di seguito il limite di reddito per alcune casistiche frequenti:
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore ed 1 figlio minore: si ha diritto all’ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 65.210,16;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 2 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 71.445,81;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 83.494,38.
Prima di fare domanda è comunque consigliabile consultare le opportune tabelle
Il reddito familiare
Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.
Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell’A.N.F.
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all’IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, i redditi a tassazione separata, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, le borse di studio, la pensione e l’assegno sociale, la pensione per invalidi civili per i ciechi e sordomuti, gli interessi di c/c su depositi bancari, gli interessi da BOT o CCT, e i proventi da investimento.
Per chi spetta:
Spetta per i componenti del nucleo familiare costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di età inferiore a 18 anni, da figli maggiorenni inabili, dai fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili purchè orfani.
Nuclei familiari numerosi
Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all’assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
Non vanno considerati i redditi derivanti da pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi e ai sordi, le indennità di frequenza, i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati delle integrazioni salariali.
Condizioni per il diritto
Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di reddito è che almeno il 70% del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti.
Chi paga
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.
Serve un’autorizzazione preventiva dell’INPS, da consegnare al datore di lavoro, nei casi di: figli di divorziati, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e familiari inabili.
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS insieme alla rata di pensione.
La domanda
Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito www.inps.it nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).
Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.
Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell’A.N.F
16 giugno 2010