Chi ne ha diritto:
Lavoratrici autonome: le madri lavoratrici autonome iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole, professionale, artigiane, commercianti) non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.
Padre lavoratore dipendente: in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre), è previsto il congedo di maternità anche per il padre.
La retribuzione
L’indennità economica pagata dall’Inps alle lavoratrici dipendenti è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro.
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata è pagata un’indennità pari all’80% ad 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
Alle lavoratrici autonome spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale.
L’indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
ADOZIONI
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
La domanda di congedo di maternità:
- Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) sia al datore di lavoro, di regola prima dell’inizio del congedo;
- Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) e, ove esistente, al committente, di regola prima dell’inizio del congedo;
- Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all’ufficio Inps di residenza (o domicilio abituale).
Alla domanda deve essere allegato in busta chiusa il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto e la documentazione indicata nel modulo di domanda.
9 marzo 2010
Fonte: Inps
una nota: le lavoratrici dipendenti hanno un periodo di maternità obbligatoria di 5 mesi, in teoria due prima e tre tre dopo il parto. Ma se stanno bene e hanno consenso scritto del loro ginecologo possono anche decidere di usare i 5 mesi a loro disposizione facendone 1 prime e 4 dopo il parto. Unico vincolo: nell’ultimo mese (l’ottavo di gravidanza) non possono stare a casa in malattia! se si ammalano (e quindi si presuppone che possano avere problemi) entrano in maternità da quel momento! spero di avervi fornito un piccolo tassello in più per capire come orientarvi!!