I lavoratori che si sposano saranno liberi di scegliere la data del loro viaggio di nozze che non necessariamente deve coincidere con quella della celebrazione del matrimonio. Lo rende noto la Cassazione – nella sentenza 9150 – avvertendo così i datori di lavoro che non possono licenziare i dipendenti che scelgono di fare la luna di miele anche qualche tempo dopo il fatidico ‘si”.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso di una società aeronautica, la ‘Aerosoft Spa’, contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, nel 2008, aveva confermato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro – ex art.18 – di Mario G., un ingegnere licenziato perché era partito per la luna di miele dieci giorni dopo la celebrazione del matrimonio. Per la Cassazione la luna di miele può essere procrastinata ad un periodo “ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento”. In sintesi “la giornata del matrimonio non de