L’Italia, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77CE ha emanato il D.L.vo n° 387 del 29 dicembre 2003 il quale, da un lato, ha stabilito una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione dei necessari impianti, e dall’ altro, ha previsto un sistema di incentivi miranti a promuovere la produzione di “energia pulita”. L’energia solare, come è noto, costituisce una fonte rinnovabile non inquinante e virtualmente inesauribile, per cui assume un ruolo strategico nelle scelte di produzione energetica del futuro volta alla riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera. Con D.M. del 19/02/2007 si è istituito il cosiddetto “conto energia” , una speciale forma di incentivazione prevista per gli impianti solari fotovoltaici. In base a tale normativa l’energia prodotta e ceduta alla rete da tali impianti viene remunerata per venti anni, a decorrere dalla data della loro messa in esercizio, secondo tariffe che rendono l’investimento nell’energia solare un’attività ambientalmente ed economicamente proficua.
Spesso le società sono alla ricerca di terreni (meglio se di notevoli dimensioni) dove realizzare impianti per convertire l’energia solare in energia elettrica e gli strumenti giuridici cui si ricorre sono sostanzialmente due: il contratto di locazione o, in alternativa, la costituzione di un diritto reale di superficie. Secondo la Cassazione le norme dettate dalla legge 392/78 per l’uso diverso sono applicabili alla locazione non solo di edifici, ma di tutti gli immobili di qualunque specie (ivi comprese le aree nude) in cui si eserciti un’attività commerciale o industriale. E ciò, anche nel caso sia pattuita la facoltà del conduttore di realizzare manufatti sull’area locata,da rimuovere o meno alla scadenza del contratto e indipendentemente dall’ ubicazione degli immobili in questione dentro o fuori la cinta cittadina (ex multis. Cass. Sent. N° 8386/92 26/04/1999 e n° 2069 del 4/02/2004). Per quanto attiene invece all’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomìni, la fonte normativa è costituita dalla legge 9 gennaio 1991 n° 10, recante ” norme in materia di uso razionale della energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia” e in particolare l’art. 26 che detta disposizioni sulla “progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti”. Tale normativa è successivamente stata parzialmente modificata e integrata dall’art. 7 del D.L.vo 29/12/2006 n° 311 e dall’art. 27, comma 22, della legge 23 luglio 2009,, n° 99. In buona sostanza, il legislatore ha inteso dettare una prescrizione derogativa alle regole che l’assemblea di condominio deve rispettare in ordine alla realizzazione delle innovazioni sulle parti comuni dell’edificio ( si veda art. 1120 e 1136 c.c.). L’installazione di un impianto fotovoltaico può essere deliberata validamente con il voto dei soli condomini previsti in assemblea anche se non costituiscono la maggioranza dei condòmini dell’edificio, né esprimono quote millesimali pari a due terzi del valore dell’edificio. Soluzione radicale derogatoria di quanto previsto dall’art. 1120 e 1136 c.c. (5° comma) che trova quale unica giustificazione la specificità nonché l’importanza della disciplina sulla scorta della manifesta e dichiarata finalità incentivante che caratterizza il testo normativo. Mantiene invece integra la propria efficacia la previsione normativa dell’ art. 1121 c.c., e quindi, i condomini che non vogliono trarre vantaggio dall’istallazione dell’impianto potranno essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
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